ARTICOLO 3 : I SOCI - REQUISITI, CATEGORIE, AMMISSIONE, DOVERI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.
3. A) REQUISITI DEI SOCI
Possono far parte dell'Associazione le Associazioni, le Accademie, le Fondazioni, gli Enti pubblici o privati e, in genere, qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che per cultura, attitudine o solamente per affinità, condivida ed approvi la natura e gli scopi dell'Associazione riconoscendosi nelle sue finalità e che sia disposto ad impegnarsi concretamente per il perseguimento delle stesse. Laddove richiesto dalla legge per l'esercizio della relativa attività professionale, gli associati devono essere iscritti ai rispettivi e competenti Ordini professionali. Possono essere soci le Associazioni, i Centri di Studi e gli Enti privati aventi finalità e scopi sanitari, sociali, ecologici, ambientali e umanitari o aventi attività e scopi umanitari o aventi attività e scopi analoghi e non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono essere soci anche Aziende operanti o aventi interessi di studio o di ricerca nei settori oggetto di studio da parte dell'Associazione.
3. B) CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
L'Associazione comprende le seguenti categorie di associati: Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci Sostenitori -.
- Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
- Sono Soci Ordinari coloro che in possesso dei requisiti generali
previsti dal presente Statuto, abbiano conseguito l'ammissione Sono soci Sostenitori coloro che, persone fisiche, Associazioni, Accademie, Istituti, Fondazioni, Enti pubblico o privati, contribuiscano finanziariamente, sia mediante contributi in denaro che mediante cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili, a favore dell'Associazione sostenendone l'attività.
-I Soci Sostenitori sono dispensati dall'obbligo di versare la quota associativa. Essi hanno diritto di partecipare alle Assemblee con facoltà di voto -
3. C) AMMISSIONE DEI SOCI
Per tutte le categorie di associati, l'ammissione all'Associazione avviene su domanda degli interessati e deve essere rivolta al Presidente dell’associazione.
3. D) VINCOLI E DOVERI
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli Associati sono tenuti ad un comportamento leale e corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con iterzi, nonché all'accettazione ed all'osservanza delle norme del presente Statuto.
3. E) QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative vengono determinate annualmente in sede di Assemblea Ordinaria e devono essere versate in sede di ammissione.
3. F) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) - per decadenza a seguito della perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
b) - per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, quali lo scorretto comportamento nei confronti di associati o di terzi, siano esse persone fisiche od enti, tal da pregiudicare l'integrità e la rispettabilità
dell'Associazione e degli organismi ad essa preposti, primo tra i quali il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato direttivo
c)per mancato o ritardato pagamento del contributo per oltre un anno solare dal 1° gennaio
d)- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione
ARTICOLO 4: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - L'ASSEMBLEA
4. A) ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:
a) - l'Assemblea degli Associati
b) - il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione
c) - il Consiglio Direttivo
d) - il Segretario
e) – il Tesoriere
Tutte le cariche e gli uffici dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, purché previamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo e adeguatamente documentati. L'Assemblea ordinaria potrà stabilire dei compensi per determinate cariche sociali, eventualmente anche in relazione a specifici compiti da svolgersi.
4. B) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo , dal più anziano dei soci fondatori.
L'assemblea delibera in merito ai seguenti argomenti:
a) - approvazione della relazione annuale, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, presentati dal Consiglio Direttivo;
b) - determinazione del programma di attività dell'Associazione per l'anno in corso e/o per gli anni successivi, e comunque, al massimo, per un triennio compreso l'anno in corso;
c) - determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'ammontare delle quote sociali in relazione alle singole categorie di associati, nonché le penali per il ritardato versamento delle stesse;
d) - elezione e rinnovo degli organi sociali e delle cariche sociali;
e)- scioglimento anticipato dell'Associazione;
f) - modifiche del presente statuto ivi compreso il trasferimento della sede salvo quanto previsto al precedente art. 1-B);
g) - ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo o prevista dal presente Statuto
L'Assemblea si riunirà presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, da indicarsi nell'avviso di convocazione.
4. C) ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea può deliberare in sede ordinaria o in sede straordinaria.
L'Assemblea in sede ordinaria delibera in merito a quanto indicato ai punti a) - b) - c) - d) - g) del precedente articolo 4.B e, in genere, su quanto non espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea straordinaria..
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, nonchè, eventualmente, per il rinnovo delle cariche sociali. Può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne faccia motivata richiesta al Presidente dell'Associazione. La convocazione deve essere fatta con apposito invito, contenente l'indicazione delle questioni poste all'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nel termine predetto verrà affisso avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione. E' onere dei singoli associati comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione l'eventuale mutamento del proprio domicilio. In difetto di tale comunicazione la convocazione si riterrà ritualmente avvenuta.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto deliberativo. In seconda convocazione, che dovrà comunque essere fissata in un giorno diverso da quello previsto per la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria s'intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto deliberativo. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. Qualora sia raggiunto un risultato di parità di voti, l'Assemblea viene invitata subito a votare una seconda volta. Le delibere validamente assunte vincolano tutti i Soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
4. D) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'assemblea in sede straordinaria delibera in merito a quanto indicato ai punti e) ed f) del precedente art. 4.B. Essa viene convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto deliberativo ed in regola con i pagamenti delle quote associative.
L'Assemblea si intende validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto deliberativo e delibera, in ogni caso, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Soci aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso termine dovrà essere affisso l'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione.
Ove non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le norme che disciplinano l'Assemblea ordinaria.
4. E) FORMA DI VOTAZIONE
L'Assemblea vota generalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza.
4. F) VERBALI DELLE RIUNIONI
Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale a cura del Segretario in carica, o in caso di assenza o impedimento da persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario.